Ti supportiamo con le procedure di revisione dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria
Il Decreto legislativo n. 475/1992 definisce DPI come “i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza” suddividendoli in tre categorie principali.
Alla Prima Categoria sono appartenenti i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità come, per esempio, occhiali da lavoro DPI che proteggono dai raggi solari o guanti da lavoro DPI per la protezione delle mani dal contatto con oggetti caldi che arrivano ad una temperatura massima di 50°C. Per questo tipo di dispositivi è previsto che sia la persona che li utilizza a valutare l’efficacia del dpi stesso prima che possa provocare lesioni.
La Seconda Categoria è una categoria intermedia alla quale appartengono i DPI che non rientrano nella prima categoria.
Alla Terza Categoria appartengono invece i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. In questo caso la persona si presuppone che non abbia gli strumenti per percepire che il dispositivo, essendo danneggiato e non eseguendo la sua funzione, possa recare una lesione non trascurabile.
Questi DPI sono quindi indicati dalla legge in maniera puntuale:
- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro aerosol solidi, liquidi e gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- gli apparecchi di protezione isolanti compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, i quali sono regolati dalla normativa specifica Uni En 365 del 2005.
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
Per tutte le categorie è previsto che il produttore abbia l’attestato di certificazione CE, debba preparare la documentazione tecnica di costruzione, per esibirla eventualmente agli organi di controllo e vigilanza e, infine, metta in dotazione al dispositivo di protezione stesso la dichiarazione di conformità CE.
I DPI di terza categoria sono sottoposti anche a sistemi di controllo del prodotto finito e controllo del sistema di qualità da parte del produttore e dell’organo competente ed è necessario che siano sempre in stato di efficienza tramite verifiche e manutenzioni attraverso procedure esatte.
DPI contro le cadute dall’alto
Questi particolari dispositivi di protezione individuale sono regolati dalla norma Uni EN 365 del Febbraio 2005 che sancisce i requisiti generali per le istruzioni, la manutenzione, l’ispezione periodica, la marcatura e l’imballaggio.
Nello specifico è stabilito che sia indicato dal produttore in documento scritto le istruzioni per l’uso, per la manutenzione, per la riparazione e per le ispezioni periodiche. Le ispezioni periodiche devono essere necessariamente effettuate da personale addestrato e reso competente dal fabbricante.
I nostri tecnici sono formati e aggiornati dai nostri fornitori partner per poter effettuare corsi di formazione sul corretto utilizzo dei dpi anticaduta, ispezioni periodiche ed eventuali manutenzioni.
HO BISOGNO DI PIÙ INFODPI di terza categoria
I dispositivi di protezione individuale devono essere sottoposti a un programma di manutenzione secondo la tipologia, il luogo di lavoro, le condizioni lavorative e i rischi presenti.
La pianificazione per la manutenzione deve essere effettuata con particolare attenzione a determinate fasi che sono state validate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza in una buona prassi, nella seduta del 27 novembre 2013, dal titolo “Impresa Sicura”.
Insieme ai nostri fornitori e ai loro organismi di certificazione, possiamo essere di supporto a questo tipo di attività essenziale per lavorare in sicurezza con strumenti di protezione efficaci.
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